Molto interessante è la normativa sull’importazione di prodotti cosmetici, dettata dal Regolamento UE e dalla procedura definita dal Ministero della Salute, consultabile integralmente al seguente link.
La procedura si applica a tutti i prodotti cosmetici di provenienza estera non comunitaria, sia presentati all’importazione ai fini dell’immissione in commercio in Italia, sia spediti per uso personale del destinatario, compresi i cosmetici “semilavorati” presentati all’importazione, ai fini di ulteriore lavorazione, ed i prodotti cosmetici finiti, ma non ancora destinati alla commercializzazione sul territorio UE.
Il controllo è eseguito dagli USMAF competenti per territorio (Porto, Aeroporto, Punto di confine).
L’importatore (o il suo legale rappresentante) si assume la responsabilità della veridicità dei dati inseriti.
Questa procedura definisce diversi livelli di controllo, a salire:
- controllo documentale: consiste nel verificare la presenza e la congruità dei documenti di accompagnamento e commerciali, nonchè nel verificare, qualora disponibile, il numero dell’avvenuta notifica sul portale CPNP di cui abbiamo già parlato a proposito di normativa comunitaria;
- controllo ispettivo (se ritenuto necessario del Dirigente Medico, a seguito di specifiche problematiche, al fine di approfondire il livello di controllo): si svolge alla presenza dell’importatore (o del suo legale rappresentante in dogana) per verificare l’identità della merce e la presenza degli elementi obbligatori per legge,
- Controllo materiale analitico con prelievo di campioni (se ritenuto necessario dal Dirigente Medico, alla luce di quanto rilevato dalla documentazione, dalla relazione sul controllo documentale e dalle verifiche effettuate): si svolge attraverso il prelievo di campioni di cosmetici ed invio al laboratorio di riferimento (compresi quelli destinati ad un’eventuale revisione di analisi presso l’Istituto Superiore di Sanità), con contestuale blocco della merce in dogana nell’attesa degli esiti.
In sede di controllo ispettivo, si verifica, in particolare, la presenza sul contenitore a diretto contatto con il cosmetico e sull’imballaggio esterno delle seguenti informazioni obbligatorie:
- nome/ragione sociale e sede legale del produttore/responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico;
- contenuto nominale espresso in peso o volume (obbligatoriamente in italiano) con possibili deroghe per i campioni gratuiti, le monodosi e imballaggi con contenuto inferiore a 5 g o 5 ml., e per gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi;
- data di durata minima se inferiore a trenta mesi od il PaO,
- precauzioni particolari per l’impiego (obbligatoriamente in italiano), in caso di impossibilità pratica di riportare sul contenitore o sull’imballaggio esterno le precauzioni particolari, esse devono essere indicate su un foglio di istruzioni, su un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un’indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio;
- lotto di fabbricazione (se impossibile apporlo sul contenitore primario, deve comunque essere presente su quello secondario);
- Paese d’origine e/o quello di provenienza;
- funzione del prodotto (obbligatoriamente in italiano), salvo se risulta dalla sua presentazione;
- elenco degli ingredienti (anche solo sull’imballaggio esterno del prodotto), in caso di impossibilità pratica di riportare sul contenitore a diretto contatto con il cosmetico o sull’imballaggio esterno gli ingredienti, devono essere indicati su un foglio di istruzioni, su un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un’indicazione abbreviata o il simbolo di rinvio. Per i cosmetici di piccole dimensioni qualora sia praticamente impossibile riportare tali informazioni, queste devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto è esposto per la vendita (obbligatoriamente in italiano).
- indicazioni relative all’efficacia dei prodotti per la protezione solare che dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili. Le informazioni relative al grado di protezione dai raggi ultravioletti, sia UVA che UVB, devono essere riportate in maniera uniforme: il grado di protezione del prodotto va indicato nell’etichettatura come protezione “bassa”, “media”, “alta”, “molto alta”;
- indicazione (facoltativa) sulla confezione o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino, che il prodotto è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.
In esito ai controlli, il Medico di Porto/Aeroporto firma l’atto finale che potrà essere:
- Provvedimento di NOS, in caso di superamento del controllo da consegnare in originale al richiedente ai fini dell’immissione in regime di libera pratica,
- Provvedimento di NON AMMISSIONE, in caso di assenza o di incompletezza rilevante ed insanabile della documentazione necessaria.
Ci sono poi alcuni casi particolari di importazione:
- Importazione di prodotti cosmetici per “uso personale”: in questi casi il privato cittadino presenta all’USMAF, una dichiarazione di responsabilità in merito all’uso dei prodotti da lui importati. Il personale tecnico, acquisita la dichiarazione, visionata la fattura allegata alla stessa e verificata la modicità del quantitativo (es. max. due unità per tipo di prodotto/max. due tipi di prodotto), procede come sopra;
- L’Importazione di campionature di prodotti cosmetici destinati a esposizioni, mostre, prove-test dei prodotti: destinate ad aziende del settore, l’importatore o il suo rappresentante legale presentano all’USMAF, una dichiarazione di responsabilità nella quale viene indicato che essa è finalizzata esclusivamente alla verifica delle loro qualità senza loro successiva commercializzazione. Il personale tecnico, acquisita la dichiarazione, visionata la fattura allegata alla stessa e verificata la congruenza del quantitativo con la destinazione (es. poche unità di prodotto per tipo per referenza, colore, profumazione, etc. etc.), presenta l’istanza al Dirigente Medico. Per questi casi dovrà essere comunque corrisposto il relativo tributo da parte dell’importatore ed il presentatore della domanda è tenuto a selezionare.
Questo è quanto previsto dalla normativa, adesso avete tutto il materiale per trarre le vostre considerazioni.
NdR: L’immagine ovviamente non si riferisce all’importazione di merci, ma mi sembrava adatta allo scopo.
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