Cosmesi cruelty free

Dall’11 marzo 2013, in UE è entrato in vigore il divieto ASSOLUTO dei test su animali (la cosiddetta sperimentazione preventiva, da effettuarsi prima di immettere in commercio un prodotto) degli ingredienti utilizzati per i prodotti cosmetici.

Rimane comunque valido lo Standard Internazionale cruelty-free, perché vi sono alcuni casi non coperti dalla Direttiva UE.

Per capire esattamente di cosa stiamo parlando, prima ancora di vedere cosa prevede la normativa europea, è peraltro necessario conoscere:

la definizione di prodotto cosmetico,
le diverse tipologie di test di tossicità da effettuarsi sia specifici per gli ingredienti dei prodotti cosmetici sia quelli che vengono eseguiti comunque (sia che l’ingrediente venga usato nei cosmetici o meno).

Definizione di prodotto cosmetico

Fonte Ministero della Salute:
“Per «prodotto cosmetico» si intende: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
Una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è considerata prodotto cosmetico.
I prodotti cosmetici possono comprendere creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l’acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l’igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l’igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe.
In Italia i prodotti cosmetici sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
Il regolamento disciplina, in particolare, gli aspetti relativi alle buone pratiche di fabbricazione, alla composizione dei prodotti cosmetici e alla presentazione (intendendosi per presentazione l’etichettatura, il confezionamento ed ogni altra forma di rappresentazione esterna del prodotto), alla valutazione della sicurezza, alla sperimentazione animale, agli adempimenti necessari per la immissione sul mercato di prodotti cosmetici e alle informazioni sugli effetti indesiderabili gravi”.

Tipologie di test di tossicità

In generale, occorre sapere che, prima di immettere sul mercato una NUOVA sostanza chimica, la stessa deve essere sottoposta a una serie di test detti “regolatori” (cioè obbligatori per legge) per attestare la sua sicurezza per i consumatori.
Tali test, detti “test di base”, sono raggruppabili in queste categorie:
Tossicità acuta (misura l’effetto di alte dosi della sostanza in un’unica somministrazione);
Mutagenesi (la capacità della sostanza sotto test di far mutare le cellule dell’organismo);
Tossicità ripetuta (dosi più basse per periodi di tempo più lunghi; qui sono compresi anche i test di “tossicità cronica”, che, se eseguiti su animali, vengono svolti per tutta la durata della vita dell’animale);
Tossicità riproduttiva o teratogenicità (la capacità della sostanza di creare difetti nella prole).

I dati per queste categorie di “effetti della sostanza” devono essere resi disponibili per qualsiasi nuova sostanza chimica. Va notato che ognuna di queste categorie comprende vari tipi di test, non uno solo.

Per quelle sostanze chimiche che verranno poi usate come ingredienti nei prodotti cosmetici sono, inoltre, obbligatori altri test più specifici, che ricadono in queste categorie:
a. Irritazione della pelle;
b. Corrosione della pelle;
c. Fototossicità (interazione con la luce e conseguenti effetti tossici);
d. Fotoirritazione (interazione con la luce e conseguenti effetti irritanti);
e. Assorbimento percutaneo (azione di penetrazione nell’organismo);
f. Irritazione dell’occhio.

Infine, esistono test specifici per i farmaci, alcuni dei quali eseguiti anche per gli ingredienti dei cosmetici, perché un cosmetico è definito tale solo se ha un’azione locale (pelle, occhio, ecc.). Se può invece reagire con l’organismo ed essere metabolizzato, è scientificamente da considerare un farmaco, anche se poi viene venduto come cosmetico. Dipende quindi dal tipo di ingrediente: un ingrediente ad alta penetrazione entrerà in contatto con organi interni e quindi subirà anche i test per farmaci, un ingrediente a bassa penetrazione solo quelli per cosmetici. Infatti, nel 50% circa dei casi sono necessari test specifici per farmaci.

I test comuni per farmaci e cosmetici, ma non eseguiti invece per le altre sostanze chimiche, sono i test di tossicocinetica, che servono per capire come la sostanza raggiunga le cellule e gli organi e causi eventuali danni biologici.
Oltre a tutto questo esistono poi i test del prodotto finito, quindi non del singolo ingrediente, ma del composto formato da vari ingredienti.

Tabella riassuntiva dei test:
Test di base: tossicità acuta e mutagenesi (1 e 2)
Vietato in campo cosmetico: Sì
Disponibili metodi alternativi: Parziale
Test di base: tossicità ripetuta e tossicità riproduttiva (3 e 4)
Vietato in campo cosmetico: Sì
Disponibili metodi alternativi: Parziale
Test specifici per cosmetici: irritazione e corrosione della pelle; fototossicità; fotoirritazione; assorbimento percutaneo (a-e)
Vietato in campo cosmetico: Sì
Disponibili metodi alternativi: Sì, Completo
Test specifici per cosmetici: irritazione oculare (f)
Vietato in campo cosmetico: Sì
Disponibili metodi alternativi: Parziale
Test specifici per cosmetici e farmaci: tossicocinetica
Vietato in campo cosmetico: Sì
Disponibili metodi alternativi: Parziale

La normativa UE sui cosmetici

Dall’11 settembre 2004 sono vietati i test su animali del prodotto finito (quindi il singolo shampoo, crema, trucco, ecc.).

Dall’11 marzo 2009 sono stati vietati una cospicua serie di test su animali per gli ingredienti nel caso in cui l’ingrediente sia usato per la produzione di cosmetici. Il divieto prevede che non si possano usare animali per questi test all’interno dell’UE e non si possano vendere all’interno dell’UE dei cosmetici che usino ingredienti sottoposti a test su animali, anche se i test sono stati eseguiti fuori dell’UE (quindi divieto di test e divieto di vendita).
Rimangono esclusi dal divieto del 2009 i test relativi alla tossicità da uso ripetuto, alla tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non erano ancora allo studio metodi alternativi, e precisamente:
– come test di base: Tossicità ripetuta (compresa tossicità cronica), Tossicità riproduttiva o teratogenicità;
– come test specifici per cosmetici più farmaci: Tossicocinetica.

Dal 11 marzo 2013 sono state vietate anche le tipologie di test che nel 2009 erano ancora ammesse, quindi oggi in Europa non possono essere venduti prodotti che contengono ingredienti sviluppati appositamente per il campo della cosmesi che siano stati testati su animali, in qualunque parte del mondo, dopo l’11 marzo 2013.
Naturalmente non diventano fuorilegge gli ingredienti testati PRIMA di questa data.

Di fatto, l’attuale normativa pone in essere due tipologie di divieto (ban):

Testing ban:

  • il divieto di realizzare nel territorio degli Stati membri le sperimentazioni su animali dei prodotti cosmetici finiti (a partire dall’11 settembre 2004);
  • il divieto di realizzare le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti cosmetici, dalla data in cui queste sperimentazioni devono essere sostituite da uno o più test effettuati con metodi alternativi disponibili, convalidati e pubblicati  nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (a partire dall’11 marzo 2009), fatto salvo quanto riguarda, invece, gli esperimenti necessari per studiare la tossicità di ingredienti, concernente la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non erano ancora allo studio metodi alternativi, per i quali il divieto di ricorrere alla sperimentazione animale si applica a partire dall’11 marzo 2013.

Marketing ban:

  • il divieto di commercializzare nel mercato UE i prodotti cosmetici che sono stati oggetto come formulazione finale  di una sperimentazione animale quando era già disponibile un  metodo alternativo convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE (a partire dall’11 marzo 2009);
  •  il divieto di commercializzare nel territorio dell’UE i prodotti cosmetici i cui ingredienti sono stati oggetto di una sperimentazione animale quando era già disponibile un  metodo alternativo convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all’OCSE (a partire dall’11 marzo 2009), fatto salvo quanto riguarda, invece, i prodotti cosmetici i cui ingredienti sono stati testati su animali  per studiare la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, e per i quali non erano ancora allo studio metodi alternativi, per i quali il divieto di commercializzazione si applica a partire dall’11 marzo 2013.

Peraltro, NON esiste certezza in merito al fatto che gli ingredienti, usati nei cosmetici venduti in UE,  dopo il 2013, NON siano TESTATI su animali.

Innanzitutto, occorre considerare che la Commissione Europea, in un apposito documento riferito ai test su cosmetici, ha espressamente precisato che i prodotti cosmetici immessi sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore di tali divieti,  per i quali la sicurezza dei prodotti finiti o degli ingredienti è stata dimostrata con test su animali, non rientrano nell’ambito di applicazione del divieto di commercializzazione e possono continuare ad essere commercializzati. Per tali prodotti, in buona sostanza, i dati storici sulla tossicità e sulla sicurezza del prodotto e degli ingredienti, sviluppati con sperimentazioni animali, sono ancora utilizzabili per la valutazione della sicurezza e devono essere riportati nella relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico.

Inoltre, occorre considerare che nella formulazione dei prodotti cosmetici possono essere utilizzate come ingredienti sostanze che sono utilizzate anche in altre tipologie di prodotti, che possono essere testate su animali per ottenere dati di tossicità ed ottemperare alle disposizioni di altre normative (REACH, direttiva 2001/83/CE, regolamento (CE) 528/2012). Se un ingrediente impiegato nelle formulazioni cosmetiche è usato anche in altre categorie di prodotti (farmaci, detergenti, alimenti, ecc..), questo potrà essere regolato dalle normative sulla sperimentazione della categoria a cui fa riferimento.

Vale a dire che il divieto assoluto di test su animali per gli ingredienti, per tutti i test su animali, in ogni parte del mondo essi siano fatti, è applicabile solo agli ingredienti creati appositamente per essere usati in un cosmetico. Qualora detto ingrediente fosse stato, invece, realizzato per essere usato in un altro prodotto, non cosmetico, e quindi viene testato per quell’uso, lo stesso ingrediente potrà essere usato anche in un prodotto cosmetico, anche se testato dopo il marzo 2013, perché i test fatti erano fatti per altri scopi.

In poche parole, se viene creata una nuova sostanza da usarsi come additivo alimentare, o in una vernice, o in un detersivo o in un farmaco, ecc., questa, come sappiamo, può ancora essere testata su animali.
Ebbene, quella stessa sostanza potrà comunque essere usata in un cosmetico, perché non è stata testata appositamente per i cosmetici, ma per altri scopi. Insomma, il divieto non copre questo specifico caso, purtroppo.

Definizione di Cruelty-free

Tecnicamente, nessun prodotto può definirsi Cruelty free, perché tutti gli ingredienti cosmetici sono stati testati su animali prima del 2009, anno in cui sono stati vietati quasi tutti i test sugli ingredienti cosmetici.

Le aziende che, prima del 2009, hanno proclamato i propri prodotti Cruelty free, infatti, possono aver usato dati sulla sicurezza ottenuti da test sugli animali condotti da terzi al fine di certificarne la sicurezza, proprio perché prima di tale data, per essere messa in commercio una qualsiasi sostanza doveva essere stata testata su animali.

Non è nemmeno vero che i cosmetici Cruelty free possano definirsi tali se contenenti ingredienti mai testati sugli animali, la cosiddetta positive list, ossia ingredienti presenti sul mercato prima del 1976, anno in cui è entrato in vigore l’obbligo dei test su animali specifici per i cosmetici, perché nessuna  azienda sarebbe in grado di soddisfare questo criterio così stringente.

Sono, al contrario, da considerarsi Cruelty-free i prodotti che non incentivano la sperimentazione animale ed in particolare quelli conformi al cosiddetto Standard Internazionale “Non testato su animali”.

Considerato che, oggi, i test sul prodotto finito sono vietati in UE, così come la vendita di prodotti realizzati e testati extra UE, la VERA discriminante che ci permette di distinguere tra prodotto “cruelty-free” o meno è la NON effettuazione di test che potrebbero essere effettuati sui singoli ingredienti, se testati per scopi diversi da quelli cosmetici. In buona sostanza, l’adesione da parte del produttore allo Standard Internazionale.

Lo Standard internazionale Cruelty-free

Vista l’impossibilità per le aziende di aderire alla positive list e la mancanza di una normativa specifica extra UE, con il sostegno delle associazioni antivivisezioniste, sia europee che statunitensi,  è nato lo Standard internazionale cruelty-free ossia “Non testato su animali”, che propone una definizione meno stretta ma completamente accettabile ed efficace del concetto di Cruelty-free.

Una data azienda può dirsi conforme allo Standard quando il prodotto finito non è testato su animali (e questo, in Europa è vero sempre, mentre in altre parti del mondo può non essere così), ed i singoli ingredienti utilizzati non sono stati testati dopo un certo anno, chiamato cut-off date fissa (fixed cut-off date).

In sostanza, una ditta, per essere cruelty-free nel senso stabilito dallo Standard stesso deve:

  •  non testare su animali il prodotto finito, né commissionare a terzi tali test sul prodotto finito;
  • non testare i singoli ingredienti, né commissionare a terzi questi test;
  • per gli ingredienti comprati già testati dai fornitori, deve dichiarare che questi test sono avvenuti prima di un dato anno a sua scelta (per esempio, 1995), e impegnarsi a non comprare ingredienti testati dopo quell’anno. Il che significa NON usare più alcun ingrediente (chimico, di sintesi) nuovo. Mentre può usare ingredienti completamente vegetali o anche di sintesi, ma già in commercio prima dell’anno scelto.

Così facendo, questa azienda NON incrementa di fatto la sperimentazione su animali, solo che la data non è il 1976, ma un’altra data scelta da ciascuna Azienda: quindi questi prodotti non sono cruelty-free nel senso che i loro ingredienti non sono MAI stati testati su animali, e questo vale anche per quelli che usano ingredienti delle Positive List, perché anche la maggior parte di quegli ingredienti sono stati, in qualche momento del passato, provati su animali. Ma sono cruelty-free nel senso che NON incrementano la sperimentazione su animali.

Da notare che la dicitura “Non testato su animali”, “Contro i test su animali”, “Testato clinicamente”, “Testato dermatologicamente”, oppure il simbolo del coniglietto, spesso presenti sui cosmetici, non hanno alcuna importanza, perché per lo più indicano solo che il prodotto finito non è testato, ma questo, come abbiamo visto, vale per tutte le Aziende, e non è quindi una discriminante.

Il Claim “non testato su animali”: ai sensi dell’art. 20 del regolamento (CE) 1223/2009 i prodotti cosmetici possono riportare in etichetta il  claim  alle seguenti condizioni: “La persona responsabile può indicare sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto cosmetico che quest’ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto cosmetico finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.”

Ovviamente, solo i prodotti (indipendentemente dalla data di prima commercializzazione) che utilizzano ingredienti MAI testati su animali per nessun motivo e che non sono stati testati su animali come prodotto finito possono riportare il claim “non testato su animali” o simbolo o frase equivalente.

Ciò che veramente importa è che i singoli ingredienti non siano testati su animali. E questo non è assicurato da alcuna dicitura o simbolo.
O meglio, esiste un simbolo che rappresenta lo Standard, il “leaping bunny” (coniglietto che salta) circondato da alcune stelline, ma è riportato solo su pochi prodotti aderenti allo Standard.

La vera discriminante per essere cruelty-free è l’adesione allo Standard Internazionale: per ovvie ragioni sono escluse dalla lista le Aziende che TESTANO i loro prodotti extra UE (vedi Cina).

La lista delle Aziende “cruelty-free” è compilata tenendo conto dell’adesione allo Standard “senza crudeltà” attraverso la certificazione ICEA (società indipendente di auditing), dietro accordo con LAV – Lega Anti Vivisezione; oppure dell’adesione allo stesso Standard attraverso l’associazione inglese Naturewatch; oppure dell’autocertificazione di rispetto dello stesso Standard inviata alla dott.ssa Antonella de Paola, autrice della “Guida ai prodotti non testati su animali”.

Queste Aziende non testano il prodotto finito, non commissionano test su prodotto finito e sugli ingredienti, e non usano ingredienti testati dai produttori dopo l’anno di adesione a questa policy. Così, di fatto, NON incrementano la sperimentazione su animali.

Da questo punto di vista, TUTTE le altre Aziende NON sono da considerarsi “cruelty-free“, anche se riportano sulle confezioni la dicitura “non testato su animali” o simili, finché non avranno dato conferma della propria politica aziendale in uno dei due modi prima descritti.
A tal proposito, si consiglia di preferire le Aziende certificate ICEA, che hanno accettato di sottoporsi a CONTROLLI esterni anziché operare in regime di semplice autocertificazione.
La lista delle ditte “cruelty-free” è aggiornata periodicamente sul sito consumo consapevole e LAV. Per le marche straniere che aderiscono allo Standard Cruelty-free, alcune delle quali diffuse anche in Italia, è possibile altresì consultare il database di Cruelty Free International (ex BUAV), cercando Leaping Bunny Brands. Nonché i siti delle varie Associazioni che rappresentano lo Standard per la propria nazione, come ad esempio CCIC per gli USA (su leapingbunny ) o NatureWatch per UK (guida disponibile solo in cartaceo ed a pagamento).

Da notare che questa lista NON assicura che il prodotto sia BIO (ossia derivato esclusivamente da agricoltura biologica), o Vegan OK (ossia senza prodotti d’origine animale), per questo esiste il Biodizionario: la lista assicura semplicemente che l’Azienda in questione NON incentiva la sperimentazione animale.

E visto che parliamo di Cruelty-free e non di BIO BIZIONARIO, è possibile che  prodotti contenenti petrolati possano essere considerati Cruelty-free secondo gli standard internazionali, ma ovviamente il consiglio è come al solito è di leggere l’INCI!

Informazioni più complete sull’argomento sono reperibili sui siti:  Consumo consapevole, LAV e Agireora.

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